Ultime novità sugli interessi di mora

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Il DLgs. 9.10.2002 n. 231 ha introdotto una specifica disciplina di tutela del creditore in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, prevedendo il decorso automatico degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.  Ai sensi dell’art. 5 del citato DLgs., gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7 dello stesso DLgs.

Nozione di interessi legali di mora

Per interessi legali di mora, si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 231/2002).

Determinazione del tasso di riferimento

Il tasso di riferimento:

• per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;

• per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tasso applicabile per il primo semestre 2014

In attuazione del citato art. 5 del DLgs. 231/2002, con il presente comunicato viene reso noto che il tasso di riferimento per il primo semestre 2014 è pari allo 0,25%.

Pertanto, il tasso “legale” degli interessi di mora per il periodo 1.1.2014 – 30.6.2014 è pari:

• all’8,25%, nella generalità dei casi;

• ovvero al 10,25%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili (art. 62 co. 3 del DL 1/2012).