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	<title>Alberto Nale</title>
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	<description>Dottore Commercialista</description>
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		<title>Certificazione Unica 2015</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Con circolare n. 13 del 12 dicembre 2014 Vi abbiamo informato che il D. Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, c.d. &#8220;Decreto Semplificazioni&#8221;, ha introdotto un nuovo modello di certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite definito &#8220;CU&#8221; ossia Certificazione Unica. A partire dal periodo d&#8217;imposta 2014 tale modello dovrà essere utilizzato dal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Con circolare n. 13 del 12 dicembre 2014 Vi abbiamo informato che il D. Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, c.d. &#8220;Decreto</p>
<p>Semplificazioni&#8221;, ha introdotto un nuovo modello di certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite definito &#8220;CU&#8221; ossia Certificazione Unica.</p>
<p>A partire dal periodo d&#8217;imposta 2014 tale modello dovrà essere utilizzato dal sostituto d&#8217;imposta per certificare:</p>
<p>• i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);</p>
<p>• i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni, che, quindi, non potranno più essere certificati in &#8220;forma libera&#8221;.</p>
<p>Il sostituto d&#8217;imposta, pertanto, dovrà provvedere:</p>
<p>• entro il 28 febbraio p.v. alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi;</p>
<p>•entro il 7 marzo p.v. (scadenza prorogata al 9 marzo perché il 7 cade di sabato) alla trasmissione telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni.</p>
<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.</p>
<p>Si allega alla presente la copia del modello e delle relative istruzioni, scaricabili anche dal sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate:</p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/Modello+CU+2015/">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/Modello+CU+2015/</a></p>
<p>Si tratta quindi di una importante innovazione, soprattutto con riferimento alla Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo.</p>
<p>Per quest&#8217;ultima, in particolare &#8211; tenuto conto dei tempi ristretti &#8211; coloro che intendessero appoggiarsi allo Studio per la compilazione e l&#8217;invio telematico della suddetta dovranno consegnarci quanto prima tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell&#8217;incarico (fatture e F24 relativi al versamento delle ritenute).</p>
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		<title>L&#8217;accordo di riduzione del canone di locazione esente da imposte di registro e di bollo</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;art. 19 del D.L. n. 133/14 (cosiddetto &#8220;Sblocca Italia&#8221;) ha esentato dall&#8217;assoggettamento a imposta di registro e a imposta di bollo le registrazioni degli accordi con i quali locatore e locatario dispongono la riduzione dei canoni di un contratto di locazione immobiliare in essere. La registrazione dell&#8217;accordo di riduzione del canone non costituisce un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;art. 19 del D.L. n. 133/14 (cosiddetto &#8220;Sblocca Italia&#8221;) ha esentato dall&#8217;assoggettamento a imposta di registro e a imposta di bollo le registrazioni degli accordi con i quali locatore e locatario dispongono la riduzione dei canoni di un contratto di locazione immobiliare in essere. La registrazione dell&#8217;accordo di riduzione del canone non costituisce un obbligo, ma è opportuna in quanto rende conoscibile all&#8217;Agenzia delle Entrate la corretta base imponibile su cui applicare le imposte dirette e la imposta di registro dovuta sul contratto di locazione per le annualità successive.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010 ha affermato che l&#8217;accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito non è riconducibile alle ipotesi di cessione, risoluzione e proroga, anche tacita, fattispecie queste ultime che richiedono la registrazione all&#8217;Agenzia delle Entrate. La registrazione dell&#8217;accordo di riduzione del canone di affitto costituisce pertanto una mera facoltà.</p>
<p>Tenuto conto che l&#8217;accordo di riduzione del canone di locazione in essere non concretizza una ipotesi contrattuale autonoma, la registrazione volontaria viene oggi incentivata al fine di rendere conoscibile all&#8217;Amministrazione Finanziaria la riduzione della base imponibile dell&#8217;imposta di registro e delle imposte sui redditi dovute sul contratto di locazione. Sono, infatti, previste:</p>
<p>a) l&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;imposta di bollo (apposizione della marca da bollo da €16,00 su ogni copia, per ogni 4 facciate scritte e, in ogni caso, ogni 100 righe);</p>
<p>b) l&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;imposta di registro (che avveniva mediante la presentazione agli uffici della Agenzia delle Entrate di un modello F23 con la ricevuta di versamento di €67,00).</p>
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		<title>Fino al 30 giugno 2014 le istanze per l’allungamento o la sospensione dei debiti delle PMI</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Accordo per il credito raggiunto dall&#8217;ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 ha permesso alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all&#8217;accordo: • la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, per 12 mesi o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="LEFT">L&#8217;Accordo per il credito raggiunto dall&#8217;ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 ha permesso alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all&#8217;accordo:</p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;">• </span></span><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi </span></span>della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;</p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;">• </span></span><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">l&#8217;allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari per un periodo massimo di 3 anni;</span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;">• </span></span><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">l&#8217;allungamento delle anticipazioni bancarie scadute fino a 270 giorni;</span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;">• </span></span><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">l&#8217;allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;</span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;"><span style="font-family: Symbol; font-size: medium;">• </span></span><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">un finanziamento proporzionale all&#8217;incremento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.</span></span></p>
<p align="LEFT">È stato stabilito che le banche e gli intermediari finanziari debbano obbligatoriamente concedere alle PMI le misure richieste, qualora siano verificati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti alla data di presentazione della domanda. Nell&#8217;ottica di tale accordo si considerano imprese anche le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni e le fondazioni che esercitano una attività economica, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l&#8217;intervento sia stato erogato in funzione dell&#8217;attività economica svolta.</p>
<p align="LEFT">Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dall&#8217;accordo devono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, utilizzando un modulo che ciascuna banca ha predisposto sulla base del modello elaborato dall&#8217;ABI. Le domande di allungamento dei mutui che si trovino ancora in fase di sospensione alla data del 30 giugno 2014 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.</p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui e dei </span></span><i><span style="font-family: CalibriLight,Italic; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight,Italic; font-size: medium;">leasing</span></span></i></p>
<p align="LEFT">La misura principale tra quelle previste dall&#8217;accordo del 1° luglio 2013 (e maggiormente fruita dalle imprese) consiste <span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">nella sospensione dal pagamento delle rate del capitale dei mutui (chirografari ed ipotecari) e dei </span></span><i><span style="font-family: CalibriLight,Italic; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight,Italic; font-size: medium;">leasing </span></span></i><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">finanziari </span></span>(non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in ammortamento alla data del 1° luglio 2013, qualora non sia già stato fruito per i medesimi contratti di analogo beneficio ai sensi delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo contratto sia stato fruito ai sensi dell&#8217;Avviso comune del 3agosto 2009).</p>
<p align="LEFT">Durante la sospensione l&#8217;impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito; al termine della sospensione l&#8217;impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di leasing finanziario o di mutuo, che prevedrà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Le operazioni di sospensione dovranno essere obbligatoriamente realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza la necessità di prestare garanzie aggiuntive e senza la possibilità per l&#8217;istituto di credito o la società di leasing di applicare commissioni o maggiorazioni del tasso di interesse rispetto a quanto già pattuito nei contratti originari. Di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, le banche aderenti sono tenute a fornire una risposta all&#8217;impresa richiedente.</p>
<p align="LEFT">L&#8217;Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l&#8217;elenco aggiornato al 23 marzo 2014 delle banche e degli intermediari <span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">finanziari aderenti all&#8217;Accordo per il credito del 1° luglio 2013. L&#8217;elenco aggiornato è disponibile al </span></span><i><span style="font-family: CalibriLight,Italic; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight,Italic; font-size: medium;">link</span></span></i><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;"><span style="font-family: CalibriLight; font-size: medium;">:</span></span></p>
<p align="LEFT"><a href="https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordocredito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf">https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordocredito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf</a></p>
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		<title>Ultime novità sugli interessi di mora</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DLgs. 9.10.2002 n. 231 ha introdotto una specifica disciplina di tutela del creditore in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, prevedendo il decorso automatico degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.  Ai sensi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il DLgs. 9.10.2002 n. 231 ha introdotto una specifica disciplina di tutela del creditore in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, prevedendo il decorso automatico degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.  Ai sensi dell’art. 5 del citato DLgs., gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7 dello stesso DLgs.</p>
<p><strong>Nozione di interessi legali di mora</strong></p>
<p>Per interessi legali di mora, si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 231/2002).</p>
<p><strong>Determinazione del tasso di riferimento</strong></p>
<p>Il tasso di riferimento:</p>
<p>• per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;</p>
<p>• per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.</p>
<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p><strong>Tasso applicabile per il primo semestre 2014</strong></p>
<p>In attuazione del citato art. 5 del DLgs. 231/2002, con il presente comunicato viene reso noto che il tasso di riferimento per il primo semestre 2014 è pari allo 0,25%.</p>
<p>Pertanto, il tasso “legale” degli interessi di mora per il periodo 1.1.2014 &#8211; 30.6.2014 è pari:</p>
<p>• all’8,25%, nella generalità dei casi;</p>
<p>• ovvero al 10,25%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili (art. 62 co. 3 del DL 1/2012).</p>
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		<title>Proroga per la definizione agevolata con Equitalia</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Berti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Prorogata al 31/03/2014 la definizione agevolata con Equitalia. La Legge di Stabilità aveva previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una &#8220;sanatoria Equitalia&#8221; per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali. In origine la definizione agevolata doveva essere definita entro il 28 febbraio, saldando con pagamento unitario le proprie posizioni debitorie. Il nuovo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prorogata al 31/03/2014 la definizione agevolata con Equitalia. <span style="line-height: 1.5em;">La Legge di Stabilità aveva previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una &#8220;sanatoria Equitalia&#8221; per il pagamento </span>degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali. In origine la definizione agevolata doveva essere definita entro il 28 febbraio, saldando con pagamento unitario le proprie posizioni debitorie. Il nuovo DL &#8220;Salva Roma&#8221; prevede oggi uno slittamento temporale dei termini, la definizione agevolata è quindi ancora possibile, fino al prossimo 31 marzo pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo (v. ns. circolare n. 03/2014).</p>
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		<title>Disponibili le certificazioni per le ritenute al 4%</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Berti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 28 febbraio 2014 sono disponibili le certificazioni fiscali rilasciate da GSE S.p.A. ai sensi dell&#8217;art. 4, co. 6-ter, DPR n. 322/98 relative alle ritenute di acconto del 4% operate nell&#8217;anno 2013 sulle tariffe incentivanti. I contribuenti interessati potranno utilizzare queste certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 28 febbraio 2014 sono disponibili le certificazioni fiscali rilasciate da GSE S.p.A. ai sensi dell&#8217;art. 4, co. 6-ter, DPR n. 322/98 relative alle ritenute di acconto del 4% operate nell&#8217;anno 2013 sulle tariffe incentivanti. I contribuenti interessati potranno utilizzare queste certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per documentare l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta già trattenuta e versata all&#8217;Erario da GSE S.p.A. Le certificazioni potranno essere visionate e stampate in formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, all&#8217;Area Clienti del GSE. Consultando la propria posizione sarà disponibile il documento &#8220;Certificazione ritenute fiscali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 2013&#8243;. (Gestore dei Servizi Energetici, News 25/02/2014)</p>
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		<title>Nuovo sistema di gestione del Durc interno da aprile</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Durc]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Inps ha innovato il processo di gestione del Durc interno: tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, permetterà all&#8217;istituto di richiedere il Durc, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva. La richiesta non sarà più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inps ha innovato il processo di gestione del Durc interno: tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, permetterà all&#8217;istituto di richiedere il Durc, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva. La richiesta non sarà più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile, i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell&#8217;istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.<br />
(Inps, Messaggio n. 2889 del 27/02/2014)</p>
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