Certificazione Unica 2015

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Con circolare n. 13 del 12 dicembre 2014 Vi abbiamo informato che il D. Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, c.d. “Decreto

Semplificazioni”, ha introdotto un nuovo modello di certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite definito “CU” ossia Certificazione Unica.

A partire dal periodo d’imposta 2014 tale modello dovrà essere utilizzato dal sostituto d’imposta per certificare:

• i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);

• i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni, che, quindi, non potranno più essere certificati in “forma libera”.

Il sostituto d’imposta, pertanto, dovrà provvedere:

• entro il 28 febbraio p.v. alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi;

•entro il 7 marzo p.v. (scadenza prorogata al 9 marzo perché il 7 cade di sabato) alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si allega alla presente la copia del modello e delle relative istruzioni, scaricabili anche dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/Modello+CU+2015/

Si tratta quindi di una importante innovazione, soprattutto con riferimento alla Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo.

Per quest’ultima, in particolare – tenuto conto dei tempi ristretti – coloro che intendessero appoggiarsi allo Studio per la compilazione e l’invio telematico della suddetta dovranno consegnarci quanto prima tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico (fatture e F24 relativi al versamento delle ritenute).